Versamenti obbligatori 2012 alla Cassa di Previdenza di Geometri

CONTRIBUTO SOGGETTIVO:

11,5 % del reddito netto professionale, con un minimo di € 2.250,00*
(artt. 10 e 16 legge 773/82)
Per i redditi eccedenti € 142.450,00  la percentuale è ridotta al 3,5%
Da aggiungere il contributo per la copertura degli oneri relativi all’indennità di maternità di € 17,00

Le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2007, riguardano un graduale aumento sino al 2014, delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, dei contributi minimi soggettivi ed integrativi secondo la tabella qui di seguito riportata:



ANNO            SOGGETTIVO            PERCENTUALE                 INTEGRATIVO
                        MINIMO                       SOGGETTIVO                     MINIMO

2012              € 2.250,00                        11,5%                            € 900,00
2013              € 2.500,00                        11,5%                           € 1.000,00
2014              € 2.500,00                        12%                              € 1.000,00


CONTRIBUTO INTEGRATIVO:

4% del volume d’affari I.V.A. relativo all’attività professionale, da applicarsi in parcella quale maggiorazione percentuale, con un minimo di € 900,00 (art. 11 legge 773/82 e successive modifiche)

Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 la maggiorazione percentuale da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA per i geometri iscritti all'Albo Professionale è stata incrementata e portata dal 2% al 4%. A tal proposito si comunicano la dicitura da citare in ogni parcella professionale e, per conoscenza,  gli eventuali estremi normativi:

4% contributo integrativo CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri)
Art. 2  del Regolamento sulla Contribuzione CIPAG, comma 5
 Decreto Interministeriale del 27/02/2003 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2003 pag. 56


Si ricorda inoltre che il quarto comma dell'art. 18, del citato regolamento, dispone che tale maggiorazione deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo per prestazioni professionali comprese quelle occasionali anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto i compenso non è assoggettabile all'IVA.

 
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